Fotovoltaico Scambio sul Posto 2016: SSP: cosa è lo Scambio sul posto per il fotovoltaico
Fotovoltaico Scambio Sul Posto: Detrazione fiscale del 50% per il fotovoltaico
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- Categoria: Scambio sul posto fotovoltaico. -80% sul costo sostenuto per la bolletta elettrica
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Fotovoltaico Scambio Sul Posto: Detrazione fiscale del 50% per il fotovoltaico e scambio sul posto sono compatibili, in questo modo si può coniugare sia il risparmio della bolletta elettrica che il rientro del 50% del denaro speso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che è possibile la detrazione 50% per il fotovoltaico per tutto il 2013.
Una recente nota dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo all'installazione di impianti fotovoltaici e alla possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.
La precisazione ufficiale (nota Prot. 2012/137364) è arrivata in risposta al quesito posto da un portale Internet che si occupa di energia.
Il chiarimento si è reso necessario anche perché, fino ad ora, alcuni degli uffici dell’Agenzia diffusi sul territorio avevano interpretato in maniera diversa l’uno dall’altro la norma, per cui si è assistito a casi in cui alcuni cittadini sono riusciti ad accedere alle detrazioni per il fotovoltaico ed altri in cui ciò non è avvenuto. Serviva chiarezza e finalmente è arrivata.
L'Agenzia ha chiarito che tale tipo di interventi rientra in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto può usufruire dell'incentivo fiscale del 36%, che fino a tutto il 2013 è stato prorogato al 50%. Resta ovviamente esclusa la realizzazione di impianti di tale tipo su edifici di nuova costruzione.
Infatti la Direzione Centrale Normative dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 2 aprile,la risoluzione n. 22/E, che, entrando nello specifico, stabilisce che per beneficiare della detrazione fiscale, attualmente al 50%, (D.L. n. 83 del 2012 e fino a tutto il 2013) l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Ne consegue che, solo nell’ambito privato, tutte le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i costi e l’installazione dei pannelli solari, fino a 20 kw di potenza nominale, possono beneficiare della detrazione IRPEF nella misura prevista dalla legge.
Detrazione 50% per pannelli fotovoltaici e non del 65%!!!!
L’installazione di impianti fotovoltaici non è compresa, però, tra gli interventi agevolabili per il miglioramento delle prestazioni energetiche con l'incentivo del 65%.
Tale tipo di impianti, infatti, non rientra tra gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa che disciplina questa detrazione, in cui sono annoverati solo i pannelli per il solare termico, utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.
In poche parole il fotovoltaico non è considerato come un sistema in grado di far risparmiare energia elettrica, ma semplicemente come un impianto per produrla.
Infine, aspetto da non trascurare, è che la pratica per l'accesso alle detrazioni fiscali è sicuramente molto più snella e semplice, dal punto di vista burocratico, rispetto agli adempimenti richiesti per accedere al Quinto Conto Energia.
La risoluzione n. 22/E non pone invece limiti allo Scambio sul posto e ritiro dedicato dell’energia prodotta, quindi la detrazione IRPEF è cumulabile con questo tipo di incentivi.
Chi può richiedere la detrazione 50% per pannelli fotovoltaici
L'ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è di 96.000 euro fino a tutto il 2013. Successivamente, con il ritorno al 36% di detrazione, il tetto di spesa scenderà di nuovo a 48.000 euro.
Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell'immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati;
- imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Condizione fondamentale, però, è che sia il richiedente a sostenere le spese e che a lui siano intestati bonifici e fatture.
Allo stesso modo possono usufruire delle detrazioni, purchè sostengano le spese, anche i familiari conviventi del proprietario dell'immobile.
Per poter avvalersi delle detrazioni il contribuente dovrà conservare:
- tutte le fatture di acquisto e di installazione dell’impianto e i bonifici di pagamneto;
- tutti i provvedimenti autorizzativi comunali in materia edilizia e urbanistica o l’apposita dichiarazione dell’atto sostitutivo di notorietà del beneficiario.