Fotovoltaico Scambio sul Posto 2016: SSP: La detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici nel 2016
Fotovoltaico Scambio sul posto: La detrazione fiscale del 50% per il fotovoltaico in scambio sul posto
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Il Fotovoltaico in Scambio Sul Posto è compatibile con La detrazione fiscale del 50% fino a fine anno. Affrettati ad installare il tuo impianto fotovoltaico in scambio sul posto
Grazie a questa forma di incentivo potrai Coniugare un impianto fotovoltaico in scambio sul posto e la migliore qualità dei pannelli solari fotovoltaici è sicuramente il miglior modo per risparmiare per sempre in tutta sicurezza e in maniera garantita. Un impianto Fotovoltaico in scambio sul posto è compatibile sempre con la detrazione fiscale del 50% del prezzo dell'impianto fotovoltaico comprensivo di IVA, quindi perchè accontentarsi di un pannello fotovoltaico qualsiasi quando si può scegliere il miglior pannello solare fotovoltaico sul mercato?
Con la risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica necessaria ai fabbisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) possono fruire della detrazione del 50%.
Quali sono i requisiti per beneficiare del bonus fiscale?
Qual è la documentazione necessaria?
Qual è la compatibilità con altri benefici?
Per ottenere la detrazione non è necessaria una documentazione specifica, ma è sufficiente conservare quella comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto. Il bonifico bancario o postale parlante resta d’obbligo per fruire dei benefici fiscali.
Beneficio fiscale. L’agevolazione è riconducibile alla lettera h) del citato art. 16-bis che comprende gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.”
Parere del Mi.S.E.. La risoluzione dei tecnici del Fisco è conforme al parere del Ministero dello Sviluppo economico. Il Mi.S.E. ha confermato che il risparmio energetico può essere inteso quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico. Il Ministero ha anche spiegato che, secondo la normativa comunitaria, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq l’anno), dunque migliore è la classe energetica dell’edificio. Sulla base di tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto la soluzione determina una riduzione dei consumi di fonte fossile.
Documentazione per la fruizione del beneficio. Con riferimento alla documentazione che attesta il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, nel rispetto del secondo periodo della lettera h) dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir,, il Fisco fa propria la tesi del Ministero per lo Sviluppo Economico che ha evidenziato come la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporti automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico. Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione, dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Nel caso in cui la norma non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente deve conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Compatibilità con altri benefici. Per quanto riguarda la compatibilità della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, la risoluzione ha evidenziato che l’articolo 12 del D.M. 5 luglio 2012, pur prevedendo l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, nulla dispone sull’incompatibilità fra lo scambio sul posto e gli altri benefici.
Viene precisato nel documento di prassi che per beneficiare della detrazione fiscale, legata al recupero del patrimonio edilizio abitativo di unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.